da Giulia Alliani
[RIF.: 28/11 15:56] Il Pubblico Ministero non e’ “parte”: il nostro Codice di Procedura Penale, all’articolo 358, gli impone infatti di tener conto di circostanze e fatti non solo contro, ma anche a favore dell’indagato. Naturalmente questo vale nella fase delle indagini preliminari. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio ed eventualmente, in seguito, nella fase del dibattimento, il PM e’ certamente una parte, e quindi puo’ e deve parlare; anche la giustizia disciplinare gli riconosce tale diritto-dovere. Chiedergli di tacere sarebbe giustificato se lo si chiedesse anche alle difese (in Inghilterra accade proprio cosi’). Se ci si pensa bene, a parte i diretti interessati, quale altro cittadino possiede elementi di giudizio su di un caso piu’ del magistrato che se ne e’ occupato? E che delinquente sarebbe quel PM che, non convinto della colpevolezza dell’indagato, si fosse risolto ugualmente a chiederne il rinvio a giudizio e a sostenere l’accusa contro di lui in dibattimento?
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